Statuto CRAL Chiesi A.P.S.

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale, Ente del Terzo Settore, denominata: CRAL CHIESI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, in breve CRAL CHIESI A.P.S.

Assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Parma (PR). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono previste all'art. 5 comma 1 dalla lettera a) alla lettera z) del D. Lgs. 117/2017, in particolare:

  1. Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
  2. Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
  3. Ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
  4. Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
  5. Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
  6. Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
  7. Promozione della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
  8. Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Per le finalità sopra menzionate, l'Associazione intende tra l'altro:

  1. Promuovere iniziative atte a migliorare la qualità della vita, la salute, il benessere, la tutela dei diritti dei cittadini e lo sviluppo civile.
  2. Suscitare interesse in ambito sociologico, culturale, musicale, artistico, teatrale e letterario in ogni sua forma e, con esso, la riscoperta di tradizioni e culture popolari.
  3. Curare i rapporti con tutti gli organi statali, le associazioni italiane ed estere che hanno scopi analoghi.
  4. Promuovere attività di carattere sociologico, culturale, musicale, artistico, teatrale, letterario e sportivo in genere quale mezzo di conoscenza e crescita dell'individuo.
  5. Organizzare convegni, mostre, fiere e corsi aventi carattere culturale, sportivo, artistico, teatrale e letterario in genere, anche riferiti alla salute ed al benessere della persona e di formazione professionale.
  6. Contribuire ad alleviare i disagi delle persone non autosufficienti e in terza età promuovendo attività culturali, musicali, sportive, artistiche, teatrali e letterarie consone alle loro esigenze.

Per il conseguimento dei predetti scopi l'associazione si propone:

  1. Editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell'associazione.
  2. Promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, fiere a sfondo culturale, musicale, teatrale, sportivo, cinematografico e ricreativo e incontri idonei al raggiungimento dello scopo previsto dal presente statuto.
  3. Realizzare, nel settore delle attività su menzionate, centri studi per l'organizzazione di stage e seminari per l'aggiornamento professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extrascolastici.
  4. Fornire materiale ai soci per il raggiungimento dello scopo sociale.
  5. Divulgare le attività strettamente connesse al presente articolo attraverso l'uso delle strutture messe a disposizione da enti privati e pubblici.
  6. Organizzare viaggi e soggiorni turistici, ottemperando alle leggi-quadro che regolano le attività turistiche senza fine di lucro.
  7. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà acquistare strumentazioni, arredi e materiali, inventariabili e non, per condurre ricerche e studi, nonché per allestire locali adeguati allo scopo.

Per l'attuazione delle proprie finalità l'associazione potrà compiere tutte le operazioni economiche, finanziarie, organizzative e promozionali che si rendessero necessarie, accettando donazioni, lasciti e contributi sotto qualsiasi forma da privati o enti pubblici.

Per le finalità sportive sopra menzionate l'Associazione intende diffondere la pratica sportiva in genere quale indispensabile strumento di promozione umana, promuovere e organizzare manifestazioni sportive e ricreative, organizzare corsi di addestramento, attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, agevolare la pratica di tutti gli sport attraverso l'uso delle strutture a disposizione.

Alle iniziative del CRAL possono partecipare, oltre ai soci, anche i familiari ed eventuali amici dei soci; la quota di partecipazione agli eventi sarà determinata per i familiari e per gli amici dal Consiglio direttivo o da eventuale regolamento interno.

ART. 6 - Soci

Considerate le finalità associative, possono aderire all'associazione, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i dipendenti ed ex dipendenti in pensione, ivi compresi interinali, stagiste/i e collaboratori coordinati e continuativi del gruppo CHIESI, che decidono di perseguire gli scopi sociali e di sottostare al presente statuto e/o regolamenti interni.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri; eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli aderenti è illimitato.

La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, decadenza per mancato versamento della quota associativa, esclusione, comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

ART. 7 - Categorie di Soci

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

  1. Ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea e partecipano alle attività organizzate dall'Associazione.
  2. Volontari: coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
  3. Onorari: persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza; vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. Per essi permane l'obbligo del versamento della sola quota associativa.

ART. 8 - Esclusione, recesso e radiazione e provvedimenti minori

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica. L'associato ha facoltà di ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci convocata.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella prima riunione utile.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie, quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni degli Organi Sociali, o quando si rendano morosi nel pagamento della quota associativa senza giustificato motivo.

La radiazione del socio avviene nei casi in cui il socio commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione o arrechi danni morali o materiali all'Associazione. La radiazione è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo e dovrà essere ratificata dall'Assemblea Ordinaria.

Per eventi di minore gravità, il socio potrà ricevere un'ammonizione da parte del Consiglio Direttivo. Se il comportamento continua a persistere, il socio potrà essere sospeso da uno a dodici mesi.

ART. 9 - Diritti e doveri dei soci

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali; votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 10 - Qualità di volontario

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 11 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei soci; Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo; Presidente del Consiglio Direttivo; Organo di controllo eventuale; Organo di revisione eventuale.

ART. 12 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data di seconda convocazione.

Le assemblee possono tenersi sia in presenza che da remoto. La comunicazione può avvenire tramite posta raccomandata A/R, lettera, fax, e-mail, PEC, news pubblicata nella sezione intranet aziendale o altro strumento idoneo alla diffusione dell'informazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 13 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione; approva il bilancio di esercizio; nomina e revoca i componenti degli organi sociali; nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 - Validità Assemblee

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, con voto palese salvo i casi riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. La decisione di scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti ad un'assemblea, la cui validità è data dalla partecipazione di almeno la metà del corpo sociale.

ART. 15 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 16 - Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette fino ad un massimo di undici membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo; nomina un organo di controllo per il monitoraggio e la valutazione delle attività, composto da un numero massimo di tre soggetti, le cui funzioni verranno dettagliate in apposito regolamento.

ART. 17 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 - Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

ART. 19 - Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 20 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 - Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Personale retribuito

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25 - Assicurazione dei volontari

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 14. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.